STATUTO
Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede
1-
E’ costituita in CHIERI – l’Associazione denominata “
PROTEZIONE CIVILE CHIERI
– VOLONTARIATO “ senza fini di lucro, con sede legale in CHIERI – Via
Taricco , 2
e sede amministrativa ed operativa in CHIERI –
Via Palazzo di Città
n° 10 presso la sede del Palazzo Comunale.
2 – La durata dell’Associazione è fissata in anni 15
(quindici) dalla data di costituzione (23 Marzo 1995), prorogabili con la
possibilità di scioglimento prima della scadenza su deliberazione dell’assemblea
dei soci a cui partecipino almeno la metà più uno degli iscritti e votino lo
scioglimento i ¾ dei soci.
Articolo 2
Scopi e finalità
1 – L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà
umana si prefigge come scopo di:
a-
ricercare il soddisfacimento dei bisogni
collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
b-
contribuire all’affermazione dei principi della
mutualità;
c-
favorire lo sviluppo della collettività
attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
d-
collaborare, anche attraverso l’esperienza
gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
e-
collaborare con enti pubblici e privati e con le altre
associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi
previsti nel seguente statuto.
2 – In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso
e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si
propone di:
a-
organizzare il primo soccorso nell’ambito delle
sue potenzialità;
b-
organizzare iniziative di Protezione Civile e di
tutela dell’ambiente;
c-
organizzare la formazione di volontariato anche
in collaborazione con le competenti autorità, sulla base delle proprie
disponibilità organizzative;
d-
organizzare i servizi di mutualità;
3- Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno indirettamente, ovvero da eventuali diretti beneficiari. Agli
aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro
i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci con apposito
regolamento.
Articolo 3
Risorse economiche
1- L’Associazione trae risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a – contributi degli aderenti;
b – contributi da privati;
c – contributi dello Stato, di enti e di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d – donazioni e lasciti testamentari;
e – rimborsi derivanti da convenzioni;
f – entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
2 – L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e
termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il
bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese
di febbraio.
Articolo 4
Membri dell’Associazione
1 – Il numero degli aderenti è illimitato: sono membri
dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1 – L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio
Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte
degli interessati.
Alla stessa seguirà un periodo di
prova della durata di mesi 6 (sei) entro il quale sia il futuro socio sia il
Consiglio Direttivo avrà facoltà di esame reciproco.
2 – Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita, e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta
ordinaria.
3 –
4 – La qualità di socio si perde:
a-
per recesso;
b-
per comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione;
c-
per persistenti violazioni degli obblighi
statutari;
d-
per ogni altra infrazione meglio indicata dal
REGOLAMENTO INTERNO facente parte integrante del presente statuto;
5 – L’esclusione dei soci è deliberata da Consiglio
Direttivo, durante od a conclusione del periodo di prova.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono
essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti e le infrazioni che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all’associazione almeno 60 giorni prima dello scadere
dell’anno in corso.
Inoltre il mancato rinnovo del tesseramento entro il 31
gennaio per l’anno appena iniziato, cancella automaticamente il socio
dall’appartenenza all’Associazione
6 – Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6
Doveri e diritti degli Associati
1 – I soci SONO OBBLIGATI:
a-
ad osservare il presente statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b-
a mantenere sempre un comportamento degno nei
confronti dell’Associazione e dei terzi;
c-
versare la quota associativa di cui al
precedente articolo;
d-
a partecipare all’assemblea annuale con diritto
di voto almeno con delega.
2 – I soci HANNO DIRITTO:
a – a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione;
b – a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c- ad accedere alle cariche associative;
Articolo 7
Organi dell’Associazione
1
–Sono organi dell’Associazione:
a-
l’assemblea dei soci;
b-
il Consiglio direttivo;
c-
il Presidente;
Articolo 8
L’Assemblea dei Soci
1-
L’Assemblea è composta da Tutti i soci e può essere
ordinaria o straordinaria; ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea
da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di una delega scritta.
2-
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed inoltre:
a – approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni
esercizio;
b – nomina tramite votazione scritta i componenti del
Consiglio Direttivo;
c –
d –
e –
f –
3 – L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per il rinnovo del
tesseramento, per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli
associati ne ravvisino l’opportunità.
4 – L’assemblea straordinaria delibera, sullo scioglimento
anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5 – L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono
presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vice-presidente e in assenza di entrambi da un membro direttivo eletto dai
presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto. Le stesse possono essere consegnate a mano al socio al quale si
chiederà una firma per ricevuta. In difetto di convocazione saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i
soci e l’intero Consiglio Direttivo.
6 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.
7 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la
deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento, che deve essere adottata con
le maggioranze di cui all’art. 1 comma 2.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo
1 – Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri
non inferiore a sette e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’atto
costitutivo:
- i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre
anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo
esclusivamente gli associati.
2 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Direttivo può
provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso che decada
oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina
di un nuovo Consiglio, rifacendo le votazioni.
3 – Il consiglio, una volta eletto, nomina al suo
interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere, mentre
ai rimanenti soci gli si attribuirà la carica di Consigliere.
4 – Al Consiglio direttivo spetta di:
a – curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b – predisporre il bilancio;
c – nominare il Presidente, il Vice-Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere;
d – deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e – provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea di soci;
f – promuovere iniziative per il raggiungimento degli scopi e
delle finalità dell’Associazione.
5 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro del
Consiglio stesso più anziano.
6 – Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e
ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga
opportuno, o quando almeno i due terzi componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazione con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7 - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo,
redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l’adunanza, vengono conservati agli atti e redatti cronologicamente sul libro
verbali del Consiglio Direttivo, che annualmente va controfirmato anche da tutti
gli altri appartenenti al Consiglio stesso.
Articolo 10
Il Presidente
1 – Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il
compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci.
2 – Al presidente è attribuita la rappresentanza
dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Gratuità delle cariche associative
1 – Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.
Articolo 12
Revisori dei Conti
1 – Sarà composta da tre unità elette dall’Assemblea tra i
soci non nominati nel Consiglio Direttivo, e di diritto, se accettanti,
possono essere i primi tre esclusi dall’appartenenza al Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Norma finale
1 – In ogni caso di scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, scelte tra quelle appartenenti al COM di
appartenenza.
Articolo 14
Rinvio
1 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto
si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia,
oltre che al Regolamento interno dell’Associazione.

